Decreto crescita • 2019

24/05/2019

Il “Decreto Crescita” entrato in vigore a maggio contiene una serie di misure con le quali il governo cerca di favorire la crescita dell’economia. Di seguito le principali disposizioni dal punto di vista fiscale.


Rinnovo del “superammortamento”

L’agevolazione del “superammortamento”, scaduta l’anno scorso, è stata rinnovata. Essa riguarda gli investimenti realizzati nel periodo 01.04.19 – 31.12.19. L’agevolazione consiste nella possibilità di aumentare del 30% gli ammortamenti prescritti per legge.

Come in passato, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in fabbricati, autovetture e immobilizzazioni con un tasso di ammortamento inferiore al 6,5 %. Qualora l’ordine sia fatto e un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione versato entro il 2019, si potrà fruire dell’agevolazione anche per investimenti realizzati nel primo semestre del 2020.


Maggiorazione della deducibilità IMU

Fino al 2018 l’imposta comunale IMU sugli immobili strumentali delle imprese poteva essere dedotta dal reddito imponibile solo nella misura del 20%.

Nel Decreto Crescita è ora prevista una maggiorazione graduale della deducibilità: 50% per il 2019, 60% per il 2020 e il 2021 e infine 70% a partire dal 2022.


Imposte agevolate per i trasferimenti di fabbricati a imprese di costruzione

Per i trasferimenti di fabbricati a imprese di costruzione sarà applicata fino al 31.12.2021 l’imposta di registro, ipotecaria e catastale fissa di 200 euro. A tal fine devono però sussistere i seguenti presupposti:

  • il trasferimento deve riguardare un intero fabbricato;
  • il fabbricato deve essere demolito, ricostruito e alienato entro 10 anni;
  • nella ricostruzione si devono rispettare le norme antisismiche e il nuovo fabbricato deve avere i requisiti di Klimahaus A o B.

Tassazione agevolata degli utili aziendali

Nell’ultima Legge di bilancio era stata introdotta una tassazione agevolata per gli utili aziendali reinvestiti, ma la complessità della relativa regolamentazione aveva reso necessari calcoli di notevole complessità per il riconoscimento dell‘agevolazione.

Di conseguenza, si è reso necessario un intervento correttivo che se da un lato riduce i vantaggi, dall’altra semplifica i calcoli necessari.

Attalmente, pertanto, l’agevolazione prevede l’applicazione di un‘aliquota d’imposta ridotta sugli utili che non vengono distribuiti ma accantonati a una riserva. Per ottenere l’agevolazione non è più necessario acquistare immobilizzazioni materiali o assumere nuovo personale.

Dopo una fase di transizione, l’imposta sul reddito delle società (IRES) applicabile agli utili non distribuiti sarà gradualmente ridotta al 20,5% entro il 2022. Le aliquote IRES agevolate saranno le seguenti: 22,5 % per il 2019, 21,5 % per il 2020, 21 % per il 2021 e 20,5 % a partire dal 2022.

Un esempio:
Se una Srl ha conseguito nel 2018 un utile di 100.000 Euro, che è stato interamente accantonato, e nel 2019 consegue un utile imponibile di 150.000 Euro, su 100.000 Euro si applicherà l’aliquota agevolata del 22,5 % e sull’utile rimanente - 50.000 Euro – la normale aliquota del 24 %.

L’agevolazione può essere usufruita anche da ditte individuali e società di persone con contabilità a partita doppia.


Credito d’imposta per la parteciupazione a fiere internazionali

Per il 2019 è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle spese di partecipazione a fiere all’estero, fino a un importo massimo di 60.000 Euro.

Come per la maggior parte dei crediti d’imposta, i mezzi finanziari disponibili sono limitati (5 milioni di Euro per tutta Italia). Inoltre mancano ancora le norme di attuazione, che saranno emanate entro giugno.


Pubblicazione contributi e sovvenzioni

Dal 2019 le imprese hanno l’obbligo, a prescindere dalla loro forma giuridica, di pubblicare i contributi erogati a loro favore da enti pubblici nel corso dell’anno entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per le società di capitali questo avviene di norma nel contesto del bilancio d’esercizio depositato; tutte le altre aziende devono provvedere alla pubblicazione sul proprio sito Internet. Se l’azienda non dispone di un sito, la pubblicazione può anche avvenire sulle pagine Internet delle associazioni di categoria di appartenenza.

Non è richiesta la pubblicazione per contributi fino a 10.000 Euro.

Originariamente, per l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione erano state previste sanzioni piuttosto pesanti, mentre ora è stata introdotta una regolamentazione meno dura: per le omissioni commesse nel 2019 non sarà comminata alcuna sanzione, mentre a partire dal 2020 sarà applicata una sanzione amministrativa pari all‘1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 Euro. Qualora, poi, non si ottemperi all’obbligo di pubblicazione entro 90 giorni dal sanzionamento, si dovrà restituire tutto l’importo del contributo ricevuto.

L’obbligo di pubblicazione riguarda anche le associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro. In questi casi, la pubblicazione dovrà essere effettuata sul proprio sito Internet.

Via dei Campi della Rienza 30
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