Domande frequenti sul tema: Il trattamento di fine rapporto (TFR) • 2017

16/11/2017

Domanda: Cos’è il trattamento di fine rapporto e a chi spetta?
Risposta:
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita che - a differenza di altri paesi – in Italia spetta ad ogni dipendente. Non può essere equiparato all’indennizzo previsto in Germania o in Austria. Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto al momento della fine del rapporto di lavoro, indipendente del motivo di cessazione (dimissioni, licenziamento, fine del contratto a termine ecc.).

Domanda: Qual è l’importo del trattamento di fine rapporto e come viene calcolato?
Risposta:
Si può calcolare approssimativamente uno stipendio mensile per ogni anno lavorativo. Certi elementi retributivi sono esclusi dal calcolo (p.e. lavoro straordinario, rimborso spese ecc.).
Il trattamento di fine rapporto è calcolato e accantonato mensilmente (o versato in un fondo pensione). Alla fine di ogni anno il fondo TFR in azienda viene rivalutato in base all’indice Istat.

Domanda: Come funziona il versamento del TFR in un fondo pensione?
Risposta:
Ogni dipendente ha la possibilità di versare l’intero (o una parte) del TFR in un fondo di previdenza complementare. Generalmente i diversi fondi prevedono l’iscrizione del datore di lavoro e del dipendente. La decisione d’adesione spetta al dipendente.

Poi si procede al pagamento mensile del TFR incluso gli eventuali contributi mensili obbligatori, rispettando le regole del relativo fondo (pagamento tramite bonifico bancario o F24, versamento mensile o trimestrale ecc.). Di conseguenza in questo caso non sarà corrisposto il TFR alla fine del rapporto lavorativo.

Domanda: Quando viene corrisposto il trattamento di fine rapporto?
Risposta:
Nel caso che il TFR non è stato versato in un fondo di previdenza complementare, l’importo maturato e rivalutato è corrisposto al dipendente alla fine del rapporto di lavoro. Il calcolo e il pagamento avvengono con cedolino separato nel mese successivo alla data di cessazione, poiché si deve normalmente attendere la rivalutazione Istat del mese di cessazione. Nel caso che il TFR è stato versato in un fondo pensione, il pagamento normalmente avviene al momento del pensionamento direttamente dal fondo.

Domanda: Può essere chiesto l’anticipo del TFR anche prima della fine del rapporto di lavoro?
Risposta:
Sì, nelle imprese con più di 25 dipendenti è prevista la possibilità che il dipendente con almeno 8 anni di servizio può chiedere un’anticipazione del TFR in misura non superiore al 70% dell’importo maturato in casi particolari (compravendita prima casa, malattia ecc.).

In caso di accordo con il datore di lavoro può essere richiesto anche l’intero trattamento di fine rapporto (100%) senza indicare un motivo.

Anche i fondi di previdenza complementare sono obbligati d’anticipare una parte del maturato in casi particolari (compravendita prima casa, malattia ecc.). Le norme si differenziano e si procede su domanda direttamente al fondo, il pagamento non avviene con il cedolino.
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