Abrogazione liste di mobilità • 2017

24/01/2017

A decorrere dal 2017, risulta abrogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità. Per questo motivo non è più obbligatoria la contribuzione all’Inps di 0,3 % - finora dovuta dalle imprese industriali (oltre 15 dipendenti) e imprese che svolgono attività di commercio (oltre 50 dipendenti).

L’agevolazione contributiva spetta per le assunzioni dalla lista di mobilità avvenuta fino al 31/12/2016 per la durata ancora prevista dalle disposizioni abrogate.

Inoltre, è stata abrogata la contribuzione di 0,8 % a carico delle imprese edili, dovuta per finanziare la disoccupazione speciale edile.

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