LA FINANZIARIA 2017 E IL DECRETO COLLEGATO

18/01/2017

A fine dicembre è stata approvata la nuova legge Finanziaria e il decreto collegato per l’anno 2017. Di seguito saranno elencate le principali disposizioni e novità di natura fiscale, iniziando dalla legge Finanziaria.


Maxi ammortamento

Il maxi ammortamento, introdotto già nel 2016, è stato prorogato anche per l’anno 2017. Tale incentivo favorisce le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali entro il 31.12.2017. L’incentivo stabilisce che al solo fine di determinare le quote di ammortamento, il costo di acquisizione è incrementato del 40 %. Per esempio se viene acquistato un cespite per € 100.000, il relativo ammortamento può essere ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene per € 140.000.

Iper-ammortamento:
Per le imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (concetto di Industria 4.0), è previsto un incremento del 150 % del costo di acquisizione.

Dal 2017 saranno però esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata e le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefits).


Assegnazione agevolata beni d‘impresa ai soci

Per le società di persone e di capitali è consentito entro il 30.09.2017 di assegnare ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, e le autovetture.

A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’8 % calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. Tale imposta sostitutiva non vale ai fini IVA.

Estromissione immobile imprenditore individuale

È stata riproposta l’estromissione agevolata d’immobili strumentali per natura da parte dell’imprenditore individuale entro il 31.05.2017. Tale agevolazione interessa soprattutto i casi in cui sia prevedibile la cessazione d’attività. Suddette estromissioni sono valutate a valore di mercato, che possono generare un onere tributario notevole, sia ai fini dell’imposta sul reddito che ai fini IVA.

La Finanziaria ha agevolato suddetta operazione permettendo il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8 %. L’assegnazione è ulteriormente agevolata perché l’imposta sostitutiva non è calcolata sul valore di mercato, ma sul minor valore normale dell’immobile.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

Per le società di capitali è stata nuovamente proposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Per la rivalutazione di beni ammortizzabili è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva del 16 % e per i beni non ammortizzabili l’aliquota è del 12 %.

Il fatto che il maggior valore sia riconosciuto ai fini fiscali appena dall’anno 2019 in poi (per gli immobili dal 2018) e il valore relativamente alto dell’aliquota rendono la presenta rivalutazione poco interessante.

Proroga detrazioni recupero edilizio e risparmio energetico

La detrazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica continua a essere riconosciuta nella misura del 65 % per l’intero anno 2017. Per la riqualificazione energetica per parti comuni dei condomini, la detrazione in esame è stata estesa fino al 2021. Inoltre, è stata riconosciuta la maggior detrazione del 70 % e 75 % per determinati lavori che riguardano i condomini.

Anche la detrazione IRPEF nella misura del 50 % per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata. La medesima disposizione vale anche per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, iniziati a decorrere dall’01.01.2016.

Le agevolazioni continuano a essere ripartite su un periodo di 10 anni ed è previsto un tetto massimo a seconda del tipo di operazione.


Bonus riqualificazione alberghi

Il credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere per le spese sostenute con finalità di recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è stato riconosciuto anche per gli anni 2017 e 2018. La percentuale è stata aumentata dal 30 % al 65 %. Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

Risulta poco sicuro il beneficio del credito d’imposta perché sono stati stanziati importi limitati. Entro febbraio saranno rese pubbliche le disposizioni attuative del bonus in esame.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Per il 2017 è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli e di partecipazioni non quotate. È richiesta una perizia di stima e il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8 % entro il 30.06.2017. Tale disposizione non è prevista per terreni e partecipazioni in regime d’impresa.

Nel caso in cui foste interessati alla vendita dei predetti terreni o partecipazioni, Vi consigliamo di richiedere un approfondimento del caso.

Contabilità semplificata “per cassa“

A decorrere dall‘01.01.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa (fin ora era previsto il principio di competenza).

Questa novità fa sì che i ricavi e i costi sono di competenza dell’esercizio, nel quale sono incassati o pagati.

Di conseguenza dovranno essere contabilizzati da subito anche gli incassi e i pagamenti. C’è la possibilità di opzione vincolante per almeno tre anni di non annotare gli incassi e i pagamenti separatamente. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella d’incasso o pagamento. Le modalità attuative di riferimento devono ancora essere definite.

È confermata la possibilità di scegliere il regime ordinario, applicando il principio di competenza. L’opzione è però vincolante per 3 anni.

Imposta sul reddito delle società Ires

L‘IRES, che è l’imposta sul reddito delle società, sarà ridotta a partire dall’anno 2017 dal 27,5 % al 24 %.


Nuova imposta sul reddito d’impresa IRI

A decorrere dall‘01.01.2017 è stata introdotta l’imposta sul reddito d’impresa (IRI). L’aliquota del 24 % coincide con l’IRES per le società di capitali. L’imposta è applicabile alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria. Invece della tassazione progressiva (aliquota aumenta progressivamente con l’aumento del reddito), vale una tassazione fissa del 24 %. La tassazione fissa vale unicamente per gli utili che rimangono nell’impresa. Gli utili che saranno invece prelevati dall’impresa sono tassati con le regole ordinarie IRPEF.

Per l’applicazione dell’imposta IRI deve essere esercitata un’opzione che è vincolante per 5 anni. Il regime IRI non ha alcuna rilevanza ai fini previdenziali.

La presente tassazione può risultare favorevole per imprese con utili elevati, che rimangono totalmente o in gran parte nell’impresa.


Gestione separata Inps

È confermata dal 2017 la riduzione dal 27,72 % al 25,72 % dell’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS.

Per i lavoratori non titolari di partita IVA e senza ulteriore tutela previdenziale aumenta di un punto, dal 31,72 % al 32,72 %, l’aliquota da pagare. Infine, per i lavoratori iscritta alla gestione separata ma già pensionati o con altra tutela previdenziale, l’aliquota resta ferma al 24 %.

Note di variazione procedure concorsuali

È stata abrogata la disciplina delle note di variazione nell’ambito delle procedure concorsuali introdotta dalla Finanziaria 2016 prevista per l’anno 2017, che consentiva l’emissione della stessa nota già nel corso della procedura. Di conseguenza, la nota di variazione potrà essere emessa soltanto dopo chiusura della procedura.

Altre disposizioni della Finanziaria 2017

  • È incrementato da € 3.615,20 a € 5.164,57 il limite di rilevanza fiscale delle autovetture in caso di noleggio a lungo termine.

  • Il canone di abbonamento RAI per uso privato è stato ridotto per l’anno 2017 da € 100 a € 90.

  • È confermata la proroga fino al 2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini ter”.

  • L’aliquota applicabile per il 2017 ai fini della c.d. deduzione ACE è stata ridotta da 4,75 % al 2,3 %.

  • L’aumento previsto delle aliquote IVA, da 10 % al 13 % e dal 22 % al 25 % è stato differito all’01.01.2018. Le aliquote IVA per il 2017 rimangono perciò invariate.


Decreto “Collegato alla Finanziaria 2017“

Le seguenti novità sono state introdotte dal decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017".

Introduzione spesometro “trimestrale“

Dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture degli acquisti e delle vendite.

Le scadenze per l’invio sono le seguenti:

Periodo Scadenza
1. Trimestre 31.05. 
2. Trimestre 16.09.
3. Trimestre  30.11. 
4. Trimestre 28.02. 

Per il 1° e il 2° trimestre 2017, l’invio dei dati è previsto entro il 25.07.2017.

Le sanzioni in caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture ammontano a € 2 per fattura (max. di € 1.000 per trimestre). La sanzione è ridotta a € 1, (max. di € 500 per trimestre), se l’invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Da tale adempimento sono liberati gli agricoltori in regime esonerato e i soggetti rientranti nel regime forfettario o minimo.

Le presenti comunicazioni trimestrali sostituiscono il precedente spesometro annuale.


Invio trimestrale liquidazione IVA

Dal 2017 è stato introdotto l’obbligo d’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Le scadenze per l’invio sono le seguenti:

Periodo Scadenza
1. Trimestre 31.05.
2. Trimestre 16.09.
3. Trimestre 30.11. 
4. Trimestre 28.02. 

Le comunicazioni devono essere inviate in ogni caso, indipendentemente se le liquidazioni hanno un saldo a debito o a credito. Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio i soggetti forfetari).

Le sanzioni per un’omessa comunicazione possono variare da € 500 a € 2.000. (La sanzione è ridotta a € 250 oppure a € 1.000 se l’invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.)


Soppressi la comunicazione “black list” e modello Intra degli acquisti

In riguardo alle novità sullo spesometro e all’invio trimestrale della liquidazione IVA sono state introdotte qualche semplificazioni:

  • Già per le operazioni relative all’anno 2016 è stata soppressa la comunicazione “black list”.

  • Dal 2017 non è più obbligatoria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli acquisti senza IVA da operatori con sede a San Marino.

  • Viene meno per l’anno 2017 l’obbligo d’invio dei modelli Intrastat degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevuti. È invece rimasto invariato l’obbligo d’invio dei modelli Intrastat per le vendite e le prestazioni di servizi resi.


Nuovi studi di settore

Dall’anno 2017 vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri. Saranno invece sostituiti da indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. (I dettagli non sono ancora stati pubblicati).

Nuovi termini versamenti imposte

Dal 2017 il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi è il 30.06., in precedenza era il 16.06.

È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,4 %.

Il termine per il versamento dell’imposta sugli immobili (IMU e TARI/TASI) rimane il 16.06.


Notifiche tramite PEC-Mail

Dall’01.07.2017 l’Agenzia delle Entrate può effettuare a mezzo PEC le notifiche degli avvisi, delle cartelle di pagamento e degli atri atti.

Per questo motivo Vi consigliamo di controllare regolarmente la Vostra casella PEC, perché la notifica si perfeziona già alla data di avvenuta consegna, indipendentemente dalla lettura dell’e-mail.

Diverse disposizioni del decreto sulla Finanziaria 2017

  • È confermato che la dichiarazione IVA 2017 (relativa al 2016) va presentata in forma autonoma entro il 28.02.2017. Dal 2018 in poi il termine per la presentazione è il 30.04.

  • È stato aumentato da € 15.000 a € 30.000 il limite entro il quale non sono richiesti né la garanzia, né il visto di conformità per il rimborso del credito IVA.

  • I soggetti privati possono da subito effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso le banche, a prescindere dal saldo finale. L’unico presupposto è l’assenza di compensazione con altre imposte. Finora tale possibilità era prevista solo per versamenti d’importo inferiori a € 1.000.

  • È stata riaperta la procedura di collaborazione volontaria c.d. “voluntary disclosure” per sanare le violazioni commesse in riguardo al reddito non dichiarato in Italia. L’integrazione dell’istanza va presentata entro il 31.07.2017 con riferimento a violazioni commesse fino al 30.09.2016.

Contributi ENASARCO per agenti 2017

A partire dal 2017 è aumentata l’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni da 15,10 % a 15,55 %, di cui la metà è a carico della ditta mandante (7,775 %) e l’altra metà è invece a carico dell’agente (7,775 %).

Per il calcolo dei contributi devono essere determinati i minimali e i massimali ENASARCO, che sono diversi a seconda se si tratti di un agente pluri- o monomandatario. Per l’anno 2017 non sono ancora state determinate le nuove soglie del minimale contributivo, che saranno rese pubbliche a febbraio.

I contributi sono calcolati, non solo sulle provvigioni, ma su tutti i rimborsi e le indennità in dipendenza del mandato di agenzia.

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali non è previsto alcun limite di minimale o massimale. Le aliquote sono rimaste invariate per l’anno 2017.

  Aliquota contributiva 2017 A carico del agente A carico del mandante
Imprese individuali e
società di persone
 
 15,55% 7,775% 7,775% 
 Socità di capitali
(a seconda delle provvigioni annue)
Fino a € 13 milioni  4%  1%  3%
Da € 13 millioni a € 20 millioni   2%  0,5%  1,5%
Da € 20 milioni a € 26 millioni   1%  0,75%  0,25%
Oltre € 26 millioni  0,5%  0,3%  0,2%


Modifica codice tributo ritenute su provvigioni

La ritenuta sulle provvigioni non ha subito alcune modifiche. La ritenuta a titolo d’acconto rimane invariata al 23 % e si applica sul 50 % della provvigione corrisposta. (= 11,50 %)

Per il versamento delle ritenute il codice tributo 1038 è stato soppresso. Dall’01.01.2017 il nuovo codice per il pagamento della presente ritenuta tramite il modello F24 è 1040.

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