Reverse charge per prestazioni di servizi relativi ad edifici • 2015

07/04/2015

Come Vi abbiamo già comunicato con una precedente circolare, dal 2015 è stato considerevolmente esteso il meccanismo dell’inversione “reverse charge” in ambito IVA (art. 17, comma 6, DPR 633/1972).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, fornendo gli attesi e necessari chiarimenti in merito alle nuove fattispecie di applicazione del reverse charge.

Di seguito Vi proponiamo un riassunto dell’attuale situazione giuridica.


GENERALE

Il meccanismo del reverse charge, che prevede l’obbligo di assolvimento dell’IVA per il committente, trova applicazione già da diversi anni, soprattutto per i contratti di subappalto nel settore edile.

Suddetto meccanismo è stato esteso dal 2015 in poi anche alle prestazioni di servizi, le quali comprendono la pulizia, la demolizione, l’installazione d’impianti e il completamento. È richiesto che i predetti servizi siano eseguiti verso edifici e che il committente sia un soggetto titolare di partita IVA. Nel caso contrario si continua ad addebitare l’IVA in fattura.

Per la fatturazione senza addebito IVA è necessario indicare sulla fattura che “l’operazione è soggetta a reverse charge ex. art. 17, comma 6, lett. a-ter)”.


DEFINIZIONE EDIFICI

Il meccanismo del reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi relativi solamente a edifici. Di conseguenza non rientrano nella disposizione in esame le prestazioni aventi a oggetto: terreni, parcheggi, piscine e giardini. Formano delle eccezioni gli stessi che costituiscano una parte integrante dell’edificio come ad esempio una piscina o un giardino collocati sul terrazzo, o un impianto fotovoltaico posto sul tetto.


SERVIZI SOGGETTI A REVERSE CHARGE

Al fine di verificare se una prestazione di servizi è assoggettata al reverse charge ex. art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972, va fatto riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007.

Non rileva che l’attività esercitata dal prestatore sia ricompresa nella predetta Tabella, ma è necessario avere riguardo esclusivamente alla tipologia di prestazione, la quale deve essere compresa fra i codici attività della Tabella Ateco 2007. In particolare sono comprese le seguenti attività:

  Codice Ateco Descrizione 
Servizi di pulizia 
81.21.00  Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02  Altre attività di pulizia specializzata di edifici e d’impianti e macchinari industriali
Demolizione 43.11.00 Demolizione (solo edifici, escluse altre costruzioni)
Installazione d’impianti  43.21.01 Installazione d’impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
 43.21.02 Installazione d’impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
 43.22.01 Installazione d’impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
 43.22.02 Installazione d’impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
 43.22.03 Installazione d’impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alla prestazioni riferite ad edifici)
Completamento di edifici  43.31.00 Intonacatura e stuccatura
 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
 43.32.02 Posa in opera d’infissi (porte, finestre), controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di arredi è esclusa)
 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
 43.43.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici



ULTERIORI CHIARIMENTI

Rapporto contrattuale  Il nuovo meccanismo del reverse charge trova applicazione indipendentemente dal rapporto contrattuale (quindi non solo in caso di contratti di subappalto).  
Riparazione e manutenzione Un importante chiarimento riguarda i servizi di riparazione e manutenzione relativi alle attività sopraindicate. Suddette sono d’ora in poi definitivamente soggette al regime del reverse charge.
Forniture di beni con posa in opera La fornitura di beni con posa in opera è esclusa dall’applicazione del reverse charge perché la posa in opera assume una funzione accessoria. Suddetta attività è trattata come una cessione di beni.
Agricoltori e associazioni Produttori agricoli esonerati e associazioni che hanno optato per il regime forfetario ex. art. 398/1991 non applicano il meccanismo del reverse charge.
Contratto unico con pluralità di prestazioni Qualora un unico contratto comprenda una pluralità di prestazioni di servizi che siano soltanto in parte soggette a reverse charge, è necessario scomporre le operazioni (una parte con l’indicazione IVA, una parte assoggettata al reverse charge).

Nei casi in cui lo scorporo sia di difficile applicazione, è possibile assoggettare l’intera prestazione al regime IVA e non dovrà quindi essere applicato il reverse charge.
Regime forfetario d’imprese individuali e di lavoratori autonomi Vendita: Il reverse charge non può essere applicato alle fatture di vendita.

Acquisto: Dato che non è possibile la detrazione IVA sugli acquisti, per le fatture emesse con reverse charge dovrà essere versata l’imposta a debito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Split payment Per quanto riguarda le prestazioni di servizi verso enti pubblici, prevale il reverse charge rispetto allo split payment, a condizione che la prestazione riguardi l’attività commerciale dell’ente. Per questo motivo è richiesto che prima della fatturazione nei confronti di enti pubblici sia chiarito per quale ambito la prestazione sia stata eseguita.
Vendite senza IVA,
a causa della dichiarazione d’intento

I soggetti definiti esportatori abituali possono effettuare acquisti senza l’addebito IVA grazie a una dichiarazione d’intento. Se le operazioni sono soggetto al reverse charge, suddetto meccanismo troverà applicazione perché costituendo la regola prioritaria.
Enti non commerciali Se enti non commerciali eseguono servizi assoggettati al meccanismo del reverse charge, riferiti sia all’attività commerciale sia istituzionale, è necessario per lo scorporo al fine di individuare la corretta modalità di applicazione IVA, far riferimento a criteri oggettivi (per esempio nel caso di servizi di pulizia è richiesto considerare i metri quadri).



SANZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’iniziale situazione d’incertezza normativa e di conseguenza ha precisato che sono fatti salvi e non sanzionabili eventuali casi di fatturazione errata avvenuti fino alla data 27 marzo 2015.


RIEPILOGO "REVERSE CHARGE"

Normativa  Operazioni interessate 
art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972 Prestazione di servizi nei confronti di soggetti passivi IVA per la pulizia, demolizione, istallazione d’impianti e completamento d’edifici
art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/1972  Contatti di subappalto nel settore edile


ESEMPI

Seguono esempi per illustrate e chiarire la normativa:

Soggetti al meccanismo del reverse charge ex. art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/1972

  • Un’impresa di pulizie esegue i lavori di pulizia presso l’ufficio di un lavoratore autonomo.
  • Un pittore riveste gli interni di un albergo.
  • Un idraulico esegue la manutenzione di un impianto di riscaldamento appartenente a una sede aziendale.
  • Un piastrellista piastrella il bagno di un fabbricato aziendale.
  • Un installatore autonomo esegue per un’impresa produttrice di finestre l’installazione delle finestre ai suoi clienti.

  • Un’impresa edile incarica un elettricista con la realizzazione di un impianto elettrico per un edificio aziendale (anche in caso di contratto di subappalto si applica l’art.17, comma 6, lett. a-ter)), perché quest’ultimo ha priorità rispetto al precedente meccanismo di reverse charge.)

Non soggetti a reverse charge ex. art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/1972

  • Un produttore di porte fornisce e posa in opera le porte nei confronti di un edificio aziendale.
    La fattura deve essere emessa addebitando l’IVA, perché i servizi di fornitura con posa in opera non sono soggetti al reverse charge.

  • Un’impresa edile costruisce un capannone per una società.
    La fattura è soggetta a regime IVA, perché l’attività (codice 41.20.00 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”) non rientra fra i presupposti del reverse charge.

  • Un elettricista è incaricato della realizzazione dell’illuminazione di un parcheggio aziendale.
    La fattura è soggetta a regime IVA, perché la prestazione riguarda un parcheggio e non un edificio.


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