Contratto a tutele crescenti • 2015

16/03/2015

Il “contratto a tutele crescenti” può essere applicato dal 7 marzo 2015 e prevede per i neo assunti a contratto a tempo indeterminato una tutela meno rigida contro il licenziamento. Questo significa, che il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro (come stabilito dall’art.18) è sostituito per i cosiddetti “licenziamenti giustificati“ da una tutela risarcitoria certa, stabilita come segue:

  • Aziende oltre a 15 dipendenti: 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità.
  • Aziende fino a 15 dipendenti: 1 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità.

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