Il meccanismo dell’inversione contabile „reverse charge“ • 2015

22/01/2015

Come già reso noto, dal 2015 viene esteso l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile c.d. „reverse charge“ in ambito IVA. È nostra intenzione di spiegare il significato di tale novità.

Suddetto meccanismo, che prevede l’obbligo di applicazione dell’IVA da parte del committente, trova applicazione già da diversi anni, soprattutto per i contratti di subappalto nel settore dell’edilizia.

Facciamo un esempio: Un’impresa edile stipula un contratto d’appalto per la costruzione di una casa “chiave in mano”. Il lavoro d’intonacatura è subappaltato dall’impresa edile a un’azienda specializzata. Quest’ultima, dovrà emettere la fattura all’impresa edile senza applicazione dell’IVA, specificando espressamente in fattura che si tratta di “operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a) con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”. L’IVA dovrà poi essere integrata dall’impresa edile.

Dal 2015 quindi é stato esteso l’applicazione del reverse charge anche alle prestazioni di servizi, le quali comprendono la pulizia, la demolizione, l’installazione d’impianti e il completamento. È presupposto che i suddetti servizi si riferiscano a edifici e che il committente sia un soggetto titolare di partita IVA. Nel caso contrario, si continua ad addebitare l’IVA in fattura. Per la fatturazione senza addebito IVA è necessaria indicare sulla fattura che “l’operazione è soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”.

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