Imposta sostitutiva sugli aumenti retributivi e sulle maggiorazioni chiarimento in merito al limite reddituale • 2026

12/05/2026
A seguito di un chiarimento, ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale (*) previsto per l’agevolazione fiscale, non deve essere considerato – come finora – soltanto il reddito 2025 assoggettato a tassazione ordinaria, ma devono essere incluse anche le somme erogate a titolo di premi di produttività, anche se assoggettate ad imposta sostitutiva.

(*) Ai fini dell’agevolazione fiscale continuano ad applicarsi i seguenti limiti reddituali:
  • 33.000 € per gli aumenti retributivi contrattuali;
  • 40.000 € per le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni.
Esempio:
  • imponibile fiscale 2025: 32.000 €;
  • premio di produttività 2025 assoggettato a imposta sostitutiva: 3.000 €;
  • base di riferimento 2025: 35.000 €.
L’agevolazione è stata applicata fino all’elaborazione dei cedolini di aprile, in quanto il premio di produttività non veniva incluso nel cedolino.
A partire dal cedolino di maggio, l’agevolazione non sarà più applicata, poiché il limite risulta superato per effetto dell’inclusione del premio. Gli importi già erogati saranno conseguentemente conguagliati in sede di conguaglio fiscale oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
 
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