Legge di bilancio paghe • 2026

15/01/2026

Il nuovo anno porta con sé una serie di novità fiscali. La maggior parte di queste derivano dalla legge di bilancio 2026, pubblicata il 30.12.2025 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Di seguito vi illustriamo le novità più importanti relative alla consulenza del lavoro per l'anno 2026.


Agevolazioni per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato

Con la nuova legge di bilancio è stata introdotta per il 2026 una nuova riduzione contributiva per le nuove assunzioni o le trasformazioni di quelle in essere in contratti a tempo indeterminato. La misura prevede una parziale esenzione dai contributi sociali a carico del datore di lavoro.

Entità e durata dell'agevolazione:
  • 24 mesi
  • L'importo e la percentuale esatta dell'agevolazione devono ancora essere regolati in un apposito decreto attuativo. Non appena questo sarà emanato, forniremo informazioni sui contenuti precisi.
Di contro, l'attuale agevolazione speciale per l'assunzione di dipendenti di età inferiore ai 35 anni scadrà alla fine del 2025, mentre l'agevolazione per l'assunzione di dipendenti di età inferiore ai 30 anni rimarrà invariata.


Contributo per le madri con almeno 2 figli (bonus mamme)

Come per il 2025, anche nel 2026 il bonus per le madri con due figli (o con tre figli e un contratto di lavoro a tempo determinato) non verrà riconosciuto in busta paga, ma direttamente dall´INPS sul conto bancario privato delle aventi diritto. Il requisito per ottenerlo è nuovamente la presentazione di una domanda specifica nel dicembre 2026.

L'importo mensile per il 2026 sarà aumentato da € 40 a € 60. Allo stesso tempo, però, verrà introdotto per la prima volta un limite di reddito: il diritto sussiste solo se l’imponibile contributivo annuale non supera i € 40.000.

Le madri con tre figli e con contratto a tempo indeterminato continueranno invece a ricevere l'indennità direttamente tramite la busta paga.

Per entrambe le agevolazioni, la misura sarà applicabile solo dopo la pubblicazione delle istruzioni operative dell´INPS. Non appena saranno disponibili, vi informeremo al riguardo.


Riduzione contributiva per l'assunzione di madri con almeno 3 figli

È prevista una riduzione contributiva totale per le aziende che assumono madri che soddisfano i seguenti requisiti:
  • almeno tre figli, tutti di età inferiore ai 18 anni;
  • nessun rapporto di lavoro esistente negli ultimi sei mesi prima dell'assunzione.
Entità e durata dell'agevolazione:
  • 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato;
  • massimo € 8.000 all'anno per dipendente.
Anche questa misura sarà applicabile solo dopo la pubblicazione delle istruzioni operative dell´INPS. Vi informeremo sulla data esatta di inizio e sulle modalità concrete di attuazione non appena saranno disponibili le relative specifiche.


Concessione contributiva in caso di concessione di contratti a tempo parziale per madri con almeno 3 figli

È prevista una riduzione contributiva per le aziende che concedono un contratto a tempo parziale alle madri con almeno tre figli. I requisiti sono:
  • • che il figlio più piccolo non abbia ancora compiuto 10 anni
  • • che un rapporto di lavoro a tempo pieno esistente venga convertito in un rapporto di lavoro a tempo parziale, oppure
  • • un rapporto di lavoro a tempo parziale già esistente venga ridotto di almeno il 40%.
Durata e importo dell'agevolazione:
  • • 24 mesi a partire dall'entrata in vigore della riduzione dell'orario di lavoro;
  • • massimo 3.000 € all'anno per dipendente.
Anche per questa misura, l'applicazione è possibile solo dopo la pubblicazione delle istruzioni operative dell´INPS. Non appena saranno disponibili, vi informeremo sulle misure concrete di attuazione nella busta paga.


Permessi per malattia del figlio


Con l'attuale adeguamento legislativo, è stata estesa la durata dei permessi per malattia dei figli:
  • i giorni di congedo annuali sono stati aumentati da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno.
  • Allo stesso tempo è stata ampliata anche la fascia di età dei figli beneficiari: il diritto sussiste ora fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza fino all'8° anno di età).
I permessi utilizzati continueranno a non essere retribuiti.


Riduzione dell'aliquota fiscale

Dal 2024 esistono solo 3 fasce di reddito e aliquote fiscali per le persone fisiche. Con la legge di bilancio 2026, l'aliquota fiscale della fascia di reddito medio è stata ridotta dal 35% al 33%. Pertanto, a partire dal 2026 si applicano le seguenti fasce di reddito e aliquote fiscali progressive:

Fascia di reddito

Aliquota fiscale

fino a 28.000 €

23

oltre 28.000 € fino a 50.000 €

33

oltre 50.000 €

43


La riduzione comporta uno sgravio fiscale massimo di 440 €.


Buoni pasto Aumento dell'importo esente da imposta

A partire dal 2026, l'importo massimo esente da imposta per i buoni pasto elettronici sarà aumentato da € 8 a € 10 per giorno lavorativo.
Per i buoni pasto cartacei, invece, l'importo esente da imposta rimane invariato a € 4 per giorno lavorativo.


Aumento dell'importo di deducibilità dei fondi pensione complementari


Finora i contributi ai fondi pensione integrativi potevano essere dedotti dalla base imponibile dell'imposta sul reddito fino a un importo massimo annuo di € 5.165.

A partire dal 2026, tale limite massimo sarà aumentato a € 5.300 all'anno. Ciò aumenterà il margine di manovra fiscale per i dipendenti, lavoratori che versano contributi a un fondo pensione integrativo.


Estensione dell'obbligo di iscrizione al "Fondo Tesoreria" dell`INPS

In base alla normativa previgente, solo le aziende, che al momento della costituzione avevano un numero di dipendenti superiore al limite previsto dalla legge, erano tenute a versare il trattamento di fine rapporto TFR per i dipendenti non iscritti a un fondo previdenziale integrativo, al Fondo Tesoreria dell`INPS (*). In tutti gli altri casi, il trattamento rimaneva nell'azienda e veniva accumulato lì.

Novità a partire dal 2026:
A partire dal 2026, il campo di applicazione del Fondo Tesoreria sarà gradualmente ampliato. Nel 2026 l'obbligo di iscrizione riguarderà tutte le aziende con più di 60 dipendenti. Negli anni successivi è previsto un ulteriore abbassamento di tale soglia, in modo che in futuro possano essere incluse anche le aziende con un numero inferiore di dipendenti.

Se e quando la vostra azienda sarà soggetta all'obbligo di iscrizione dipenderà dal numero di dipendenti e dalle disposizioni transitorie previste dalla legge. Se la vostra azienda rientrerà nelle nuove disposizioni, vi informeremo tempestivamente e provvederemo alla conversione.

(*) In breve: cos'è il Fondo Tesoreria?
Il Fondo Tesoreria è un fondo gestito dall’INPS in cui devono essere versate le indennità fine rapporto TFR dei dipendenti, a meno che questi non siano iscritti a un fondo pensione complementare. In questo caso, il trattamento, l'indennità fine rapporto TFR non viene più accumulato nell'azienda, come avviene normalmente, ma viene versato mensilmente all’INPS, che gestisce gli importi e li versa al dipendente, lavoratore, al termine della cessazione del rapporto di lavoro.


Imposta sostitutiva sui premi

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sui premi , per gli anni 2026 e 2027 è previsto un vantaggio significativo: sia l'aliquota fiscale che l'importo massimo imponibile agevolato saranno adeguati.
  • L'aliquota fiscale attuale del 5% sarà ridotta all'1% per il 2026 e il 2027.
  • L'importo massimo dei premi soggetti a imposta agevolata passerà da 3.000 € a 5.000 € all'anno.
Ciò significa che premi più elevati (entro i limiti previsti) potranno essere versati con un onere fiscale notevolmente inferiore.

È importante notare che l'imposizione sostitutiva può continuare ad essere applicata solo se i premi vengono versati sulla base di un accordo/contratto aziendale depositato e se l’imponibile fiscale del dipendente dell’anno precedente non supera i € 80.000.
Contattaci!
*= campi obbligatori
Richiesta in corso...
Via dei Campi della Rienza 30
39031 Brunico - BZ
Contattateci per un colloquio non vincolante