L'accisa è un'imposta indiretta sulla produzione e sul consumo di determinati beni.
Essa sorge nel momento in cui i prodotti vengono immessi in consumo.
Formalmente l'imposta è dovuta dal produttore o dal distributore, ma l'onere economico
ricade sul consumatore finale attraverso il prezzo del prodotto.
Nelle note spese o nelle fatture italiane, al posto del termine accisa
si trova spesso una delle seguenti denominazioni: imposta di consumo,
imposta di produzione o imposta erariale.
Caratteristiche essenziali dell'accisa
Rispetto all'imposta sul valore aggiunto, che è anch'essa un'imposta indiretta,
l'accisa presenta le seguenti peculiarità:
-
Ambito di applicazione limitato:
l'accisa riguarda solo alcune categorie di prodotti.
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Base imponibile basata sulla quantità:
viene tassata la quantità fisica di un prodotto (ad es. litri, kWh), non il suo valore.
-
Riscossione una tantum:
l'accisa viene generalmente applicata una sola volta nel processo di produzione o distribuzione,
in genere al momento della prima immissione sul mercato.
Le accise servono a generare entrate fiscali, ma vengono anche utilizzate per attuare
obiettivi economici, politici o sociali (effetto incentivante).
Gruppi di prodotti e classificazione
L'accisa è un'importante fonte di entrate per lo Stato italiano e le regioni.
In passato, le accise e le imposte simili (imposte sulla produzione, monopoli)
rappresentavano una parte significativa delle imposte indirette.
I gruppi di prodotti tipici soggetti ad accisa in Italia sono:
- Prodotti energetici (compresi oli minerali e carburanti)
- Energia elettrica
- Alcol e bevande alcoliche
- Tabacchi
I prodotti specifici soggetti ad accisa sono determinati in base alla loro
classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata (NC) dell'Unione Europea.
Amministrazione e basi giuridiche
In Italia, la gestione delle accise è di competenza dell’
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La base giuridica nazionale centrale è il cosiddetto
Testo Unico Accise.
A livello europeo, la struttura di base e i requisiti minimi sono disciplinati
in particolare dalle direttive sul sistema generale delle accise e sui prodotti
energetici e l'energia elettrica.
Calcolo e basi di calcolo
Poiché le accise sono calcolate in base alla quantità, le aliquote fiscali vengono
applicate alle unità fisiche, ad esempio:
- Carburanti (benzina, diesel): litri
- Alcol: litro anidro (unità di volume senza acqua)
- Gas naturale / metano: metro cubo
- Elettricità: chilowattora (kWh)
- Birra: ettolitri per grado Plato
Le aliquote concrete risultano dalle tabelle tariffarie nazionali,
che vengono adeguate regolarmente.
Accise nel contesto europeo
All'interno dell'Unione europea, la struttura e i principi fondamentali delle accise
sono armonizzati. Gli Stati membri stabiliscono autonomamente le proprie aliquote fiscali,
ma devono rispettare i requisiti minimi previsti dal diritto dell'Unione.
Principi fondamentali:
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Insorgenza dell'obbligo fiscale:
al momento della produzione o dell'importazione delle merci nel territorio dell'UE.
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Esigibilità:
al momento dell'immissione in commercio, ad esempio all'uscita dal deposito fiscale
o dopo l'importazione definitiva.
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Sospensione dell'imposta:
le merci possono essere detenute in un deposito fiscale o durante il trasporto
intracomunitario in regime di sospensione dell'imposta, senza che l'accisa sia
immediatamente esigibile.
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Trasporto transfrontaliero:
in caso di trasporto in regime di sospensione dell'accisa verso un altro Stato membro,
l'accisa è dovuta nel paese di destinazione alle aliquote ivi applicabili.
-
Rimborso:
se una merce già tassata viene trasferita in un altro Stato membro e lì nuovamente tassata,
è possibile richiedere il rimborso dell'accisa pagata nel paese di origine.
Per il trasporto di merci soggette ad accisa in regime di sospensione dell'accisa
viene utilizzato un documento amministrativo elettronico
(e-AD – electronic Administrative Document) nell'ambito dell’EMCS
(Excise Movement and Control System);
per le merci già tassate viene utilizzato un documento elettronico semplificato
(e-SAD).