In Italia le società di capitali sono soggette a una specifica limitazione nella deducibilità fiscale degli interessi passivi. Tale regola, nota come “limite alla deducibilità degli interessi passivi”, mira a contrastare un eccessivo indebitamento delle imprese e trova la propria disciplina nell’articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
L’attuale normativa, in vigore dal 2019, recepisce la direttiva europea ATAD (Direttiva (UE) 2016/1164) tramite il Decreto Legislativo n. 142/2018.
Le disposizioni dell’art. 96 TUIR si applicano ai soggetti IRES, in particolare a:
L'articolo 96 del TUIR non si applica agli intermediari finanziari, ai soggetti IRPEF (società di persone, ditta individuale) e agli enti non commerciali.
La norma stabilisce in quale misura gli interessi passivi sono fiscalmente deducibili. Il calcolo avviene in due fasi:
Il ROL corrisponde, in termini semplificati, al risultato operativo al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA - Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization), ma viene calcolato secondo criteri fiscali e non commerciali.
Dal 2019 è obbligatorio utilizzare il "ROL fiscale" per il calcolo, che sostituisce il precedente "ROL contabile". Esso è calcolato come segue:
Occorre tenere conto delle limitazioni fiscali relative alle deduzioni (ad es. spese telefoniche deducibili all'80%, spese per autovetture deducibili al 20%).
| Eccedenza | Trattamento fiscale | Limite temporale |
|---|---|---|
| Interessi passivi | Gli interessi passivi non deducibili possono essere riportati senza limiti e sono deducibili negli anni successivi se sono disponibili interessi attivi o ROL fiscale sufficiente. | illimitato |
| Interessi attivi | Gli interessi attivi in eccesso possono essere riportati senza limiti al periodo fiscale successivo e lì compensati con gli interessi passivi. | illimitato |
| Eccedenza del 30% del ROL | Se il 30% del ROL supera gli interessi passivi, il ROL in eccesso può essere utilizzato per i cinque periodi fiscali successivi (principio FIFO). | 5 anni |
Per gli interessi sui finanziamenti contratti prima del 17 giugno 2016, è possibile continuare a utilizzare il ROL contabile non utilizzato fino al 31 dicembre 2018. Questo può essere riportato senza limiti di tempo e utilizzato esclusivamente per coprire gli interessi di questi specifici finanziamenti “ante 2016”.
Il limite agli interessi passivi previsto dall'art. 96 del TUIR riveste grande importanza per la pianificazione fiscale e il finanziamento delle imprese. Un'accurata determinazione del ROL fiscale e una struttura finanziaria lungimirante sono fondamentali per evitare o sfruttare in modo ottimale le limitazioni alla deduzione degli interessi passivi.