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Società di comodo

20/01/2026

In Italia sono considerate “società di comodo” o “società non operative” le società che, per un lungo periodo di tempo, non svolgono alcuna attività operativa o svolgono solo un’attività molto limitata, pur disponendo di patrimoni considerevoli (ad es. immobili, partecipazioni, investimenti finanziari).

La normativa si basa sull’art. 30 della legge n. 724/1994 ed è stata recentemente modificata nell’ambito della riforma fiscale (D.Lgs. 192/2024 – “Revisione IRPEF/IRES”). L’obiettivo è individuare situazioni abusive in cui le società fungono principalmente da “copertura patrimoniale” per i soci.

Chi è interessato?

La disciplina sulle società di comodo riguarda in via generale:

  • società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.)
  • società di persone (S.n.c., S.a.s.)
  • società ed enti non residenti con stabile organizzazione permanente in Italia

Test di operatività (test sui ricavi)

Per stabilire se una società è considerata non operativa, si applica il cosiddetto test di operatività:

  • la media aritmetica dei ricavi effettivamente dichiarati, degli incrementi di magazzino e degli altri proventi ordinari degli ultimi tre anni (anno in corso + due anni precedenti)
  • viene confrontata con i ricavi minimi presunti.

Risultato:

  • se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi minimi presunti, la società è considerata una società di comodo o una società non operativa;
  • in tal caso si applicano specifiche conseguenze fiscali (tassazione minima, limitazioni al riporto delle perdite, restrizioni all’utilizzo del credito IVA).

Calcolo dei ricavi minimi

I ricavi minimi presunti sono determinati applicando percentuali specifiche al valore medio di determinate voci patrimoniali, in particolare:

  • titoli di credito, partecipazioni e crediti finanziari
  • immobili (compresi quelli in leasing)
  • altre immobilizzazioni materiali e immateriali (ad es. macchinari, marchi)

Il valore medio è calcolato considerando l’esercizio in corso e i due esercizi precedenti.

Con la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024), i coefficienti relativi ai ricavi minimi e al reddito minimo sono stati sostanzialmente dimezzati a partire dal periodo d’imposta 2024. Ai fini del calcolo dei ricavi minimi si applicano le seguenti percentuali:

  • 1% su partecipazioni, titoli di credito e crediti finanziari
  • 3% su altri immobili
  • 2,5% sugli immobili della categoria catastale A/10 (uffici)
  • 2% sugli immobili residenziali acquistati o rivalutati nell’anno in corso o nei due precedenti
  • 0,5% sugli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
  • 6% sulle navi commerciali
  • 15% su altre immobilizzazioni (ad es. macchinari, attrezzature aziendali)

Conseguenze fiscali di una società di comodo

Imposte dirette (IRES/IRPEF) e IRAP

Se una società è qualificata come società di comodo, è tenuta a:

  • tassare un reddito minimo determinato forfettariamente sulla base del patrimonio, anche se il risultato effettivo è inferiore; per il calcolo si applicano, tra l’altro, le seguenti percentuali:
    • 0,75% su partecipazioni, titoli di credito e crediti finanziari
    • 2,38% su altri immobili
    • 2% sugli immobili della categoria catastale A/10 (uffici)
    • 1,5% sugli immobili residenziali acquistati o rivalutati nell’anno in corso o nei due precedenti
    • 0,45% sugli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
    • 4,75% sulle navi commerciali
    • 12% su altri beni immobilizzati (ad es. macchinari, attrezzature aziendali)
  • in caso di società di capitali, versare una maggiorazione IRES del 10,5% sul reddito minimo
  • determinare una base imponibile minima ai fini IRAP
  • compensare le perdite pregresse solo con la parte di reddito eccedente il reddito minimo

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Per le società non operative, i crediti IVA sono fortemente limitati: in linea di principio non possono essere rimborsati né compensati orizzontalmente con altre imposte, ma solo utilizzati in compensazione verticale con l’IVA futura. In caso di non operatività protratta per più anni, anche l’ulteriore utilizzo del credito può essere limitato.

Deroghe ed esclusioni

In determinati casi la disciplina delle società di comodo non trova applicazione. Tra le principali cause di esclusione rientrano:

  • il primo esercizio di attività
  • società con almeno 50 soci
  • società con un numero di dipendenti stabilmente elevato (almeno 10 lavoratori)
  • società per le quali è stata avviata una procedura fallimentare
  • società in cui il valore della produzione (voce A del conto economico) supera il totale dell’attivo
  • società con elevato indice di affidabilità fiscale (ISA) o che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB)

Esistono inoltre specifiche cause di disapplicazione, ad esempio in presenza di immobili locati a enti pubblici o soggetti a rigidi vincoli sui canoni, per determinate holding o per società in fase avanzata di liquidazione.

Interpello (richiesta di sospensione)

Mediante un Interpello è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della normativa per un determinato periodo d’imposta. Tuttavia, tale possibilità è stata fortemente limitata dalla legge n. 219/2023.

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