In Italia sono considerate „società di comodo” o “società non operative” le società che per un lungo periodo di tempo non svolgono alcuna attività operativa o svolgono solo un'attività operativa molto limitata, nonostante dispongano di patrimoni considerevoli (ad es. immobili, partecipazioni, investimenti finanziari).
La normativa si basa sull'art. 30 della legge n. 724/1994 ed è stata recentemente modificata nell'ambito della riforma fiscale (D.Lgs. 192/2024 – "Revisione IRPEF/IRES"). L'obiettivo è quello di individuare gli abusi in cui le società fungono principalmente da "copertura patrimoniale" per i soci.
Chi è interessato?
Questa normativa sulle società fittizie riguarda fondamentalmente:
- società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.)
- società di persone (S.n.c., S.a.s.)
- società e enti non residenti con stabile organizzazzione permanente in Italia
Test di operatività (test sui ricavi)
Per stabilire se una società è considerata non operativa, si ricorre al cosiddetto test di operatività:
- La media aritmetica dei ricavi effettivamente dichiarati, degli incrementi di magazzino e degli altri proventi ordinari degli ultimi tre anni (anno in corso + due anni precedenti)
- viene confrontata con i ricavi minimi presunti.
Risultato:
- se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi minimi presunti, la società è considerata una società di comodo o una società non operativa.
- In questo caso si applicano particolari conseguenze fiscali (tassazione minima, limitazione dei riporti delle perdite, restrizioni al credito IVA).
Calcolo dei ricavi minimi
I ricavi minimi presunti sono determinati applicando percentuali specifiche al valore medio di determinate voci patrimoniali. Tra queste figurano in particolare:
- titoli di credito, partecipazioni e crediti finanziari
- immobili (compresi gli immobili in leasing)
- altre immobilizzazioni materiali e immateriali (ad es. macchinari, marchi).
Il valore medio è calcolato sulla base dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi finanziari precedenti.
Con la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024), i coefficienti relativi ai ricavi minimi e al reddito minimo sono stati sostanzialmente dimezzati a partire dal periodo di tassazione 2024. Per il calcolo dei ricavi minimi si applicano le seguenti percentuali:
- 1% su partecipazioni, titolo di credito e crediti finanziari
- 3% su altri immobili
- 2,5% sugli immobili della categoria catastale A/10 (uffici)
- 2% sugli immobili residenziali acquistati o sottoposti a rivalutazione nell'anno in corso o nei due anni precedenti
- 0,5% su tutti gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
- 6 % sulle navi commerciali
- 15% su altre immobilizzazioni (ad es. macchinari, attrezzature aziendali).
Conseguenze fiscali di una società fittizia
Se una società è considerata una società di comodo, deve:
-
tassare un reddito minimo determinato forfettariamente sulla base del patrimonio, anche se il risultato effettivo è inferiore. Per il suo calcolo si applicano, tra l'altro, le seguenti percentuali (anch'esse ridotte nell'ambito della riforma fiscale):
- 0,75% su partecipazioni, titolo di credito e crediti finanziari
- 2,38% su altri immobili
- 2% sugli immobili della categoria catastale A/10 (uffici)
- 1,5% sugli immobili residenziali acquistati o sottoposti a rivalutazione nell'anno in corso o nei due anni precedenti
- 0,45% su tutti gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
- 4,75% sulle navi commerciali (navi commerciali)
- 12% su altri beni immobilizzati (ad es. macchinari, attrezzature aziendali)
- come società di capitali, pagare una maggiorazione IRES del 10,5% su questo reddito minimo
- determinare una base imponibile minima per l'IRAP
- compensare le perdite degli anni precedenti solo con la parte di reddito che supera il reddito minimo.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Per le società classificate come non operative, i crediti IVA sono soggetti a forti limitazioni: in linea di principio, non possono essere rimborsati né compensati orizzontalmente con altre imposte, ma solo con l'IVA futura (compensazione verticale). Inoltre, in caso di non operatività protratta per diversi anni, anche l'ulteriore utilizzo del credito può essere limitato.
Deroga
In determinati casi, la normativa sulle società di comodo non trova applicazione. Esistono cause di esclusione, tra cui:
- il primo esercizio
- società con almeno 50 soci
- società con un numero di dipendenti costantemente elevato (almeno 10 dipendenti, lavoratori)
- società per le quali è stata avviata una procedura di fallimento
- società in cui il valore della produzione (voce A del conto economico) è superiore all'attivo
- società con un elevato indice di affidabilità (ISA) o che hanno accettato il concordato preventivo biennale (CPB).
Esistono inoltre cause di disapplicazione, ad esempio nel caso di immobili affittati a enti pubblici o soggetti a un rigoroso controllo dei canoni di locazione, nel caso di determinate società di partecipazione o di società in fase avanzata di liquidazione.
Interpello (richiesta di sospensione)
Con un cosiddetto "Interpello" è possibile richiedere all'Agenzia delle Entrate la sospensione della normativa per un determinato anno. Tuttavia, con la legge 219/2023 questa possibilità è stata fortemente limitata.