Domanda: Qual è la differenza tra malattia e infortunio sul lavoro?
Risposta: Si tratta di infortunio sul lavoro, se lo stesso si verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (p.es. un operaio edile cade dall’impalcatura). Si parla invece di malattia in caso d’inidoneità a lavorare per presenza di malattia (p.es. influenza), un infortunio nel tempo libero, un’operazione ecc.
Domanda: Come e quando dev’essere rilasciato il certificato di malattia?
Risposta: Il certificato medico deve essere trasmesso dal medico in forma elettronica all’INPS già a partire dal primo giorno di assenza. A tal proposito occorre tenere presente quanto segue:
L’inizio della malattia
non può essere retrodatato. La data della visita coincide con la data di inizio della malattia. Fa
eccezione il caso delle visite domiciliari: in tali circostanze il medico può retrodatare il certificato di un giorno. ATTENZIONE: questa disposizione vale anche per le proroghe e le ricadute!
MODIFICA: Poiché finora non era possibile verificare la tipologia della visita medica (visita in ambulatorio o domiciliare), era prassi comune che la data di inizio del certificato medico venisse retrodatata di un giorno anche in caso di visite presso lo studio medico.
Ora, tuttavia, nel certificato è stato integrato un apposito campo in cui deve essere indicata la tipologia della visita.
Ciò rende quindi impossibile qualsiasi retrodatazione!
Esempi (ipotesi di malattia da giovedì 16 ottobre a sabato 18 ottobre):
- Inizio: il certificato medico deve essere rilasciato il 16 ottobre, altrimenti il periodo fino alla data di rilascio non viene retribuito e deve essere coperto con ferie.
- Proroga: il certificato medico è stato rilasciato fino a sabato 18 ottobre. Se il lavoratore risulta ancora malato, il certificato deve essere prorogato la domenica! Se la proroga viene effettuata il lunedì, la giornata di domenica non viene retribuita.
Domanda: Quali sono gli obblighi del dipendente in caso di malattia?
Risposta: Il dipendente ha l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro della sua assenza e di consegnare il certificato medico (o il numero della trasmissione elettronica) al datore di lavoro.
Inoltre, il lavoratore si deve presentare all’indirizzo specificato ogni giorno di malattia dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per eventuali visite ispettive da parte dell’INPS.
Domanda: Com’è retribuito il periodo di malattia?
Risposta: Sia la retribuzione che la durata del periodo di conservazione del posto sono stabiliti dal CCNL e dipendono da diversi fattori (p.e. numero delle malattie nell’anno, anzianità lavorativa del dipendente, durata della malattia, ecc.). Di seguito alcuni esempi:
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CCNL
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Retribuzione c/c azienda
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Retribuzione c/c INPS
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Retribuzione totale
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Commercio e Terziario
Alto Adige (per le prime due malattie nell’anno solare)
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1. – 3. giorno à 100 %
4. – 20. giorno à 50 %
21. – 180. giorno à 33,3 %
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1. – 3. giorno à 0 %
4. – 20. giorno à 50 %
21. – 180. giorno à 66,7 %
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100 %
100 %
100 %
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Barbieri, parrucchieri, estetica (malattia fino a 8 giorni)
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1. – 3. giorno à 0 %
4. – 8. giorno à 50 %
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1. – 3. giorno à 0 %
4. – 8. giorno à 50 %
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0 %
100 %
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Legno artigianato
(malattia operai con malattia di più di 7 giorni )
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1. – 3. giorno à 100 %
4. – 20. giorno à 50 %
21. – 180. giorno à 33,3 %
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1. – 3. giorno à 0 %
4. – 20. giorno à 50 %
21. – giorno . Tag à 66,7 %
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100 %
100 %
100 %
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Metalmeccanica industria
(impiegati con anzianità fino a tre anni e per i primi 3 malattie con meno di 5 giorni nel anno)
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1. – 122. giorno à 100 %
123. – 183. giorno à 80 %
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1. – 122. giorno à 0 %
123. – 183. giorno à 0 %
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100 %
80 %
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Domanda: Il periodo di malattia può essere prolungato o abbreviato?
Risposta: La durata del certificato medico originale può essere modificata come segue:
- Prolungamento: si applicano gli stessi termini previsti per il rilascio del primo certificato (vedi sopra). Esempio: se la malattia precedente finisce il 18 ottobre, la proroga dev’essere rilasciata entro e non oltre il 19 ottobre.
- Rientro anticipato: il dipendente potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi (dallo stesso medico), inviato elettronicamente all’INPS e consegnato al datore di lavoro.