Descrizione | Pagamento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale | Serve la comunicazione di rinuncia? |
Un solo rapporto di lavoro. Retribuzione lorda annua di € 30.000 / ca. € 2.150 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 27.000) | SÌ, al dipendente viene erogato l’importo di € 100 al mese. | NO, non necessario in quanto esiste un solo rapporto di lavoro e quindi nessun ulteriore reddito. |
Un solo rapporto di lavoro. Retribuzione lorda annua di € 50.000 / ca. € 3.600 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 45.000) | NO, il dipendente non ha diritto al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione (imp. fiscale oltre € 40.000). | NO, poiché l'attuale rapporto di lavoro ha già superato i € 40.000, dunque non spetta l’agevolazione. |
Due rapporti di lavoro. La somma dei due redditi non supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. € 44.000)
Esempio: Rapporto di lavoro 1: Retribuzione lorda annua di € 19.000 / ca. € 1.450 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 17.000) Rapporto di lavoro 2: Retribuzione lorda annua di € 12.000 / ca. € 850 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 10.800) | SÌ, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione è erogata per entrambi i rapporti di lavoro, poiché ciascuno di essi è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 1: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. Rapporto di lavoro 2: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. | SÌ, la rinuncia deve essere presentata per uno dei due rapporti di lavoro, altrimenti (come descritto a sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione sarà pagata per entrambi i rapporti di lavoro. Il doppio pagamento dovrà pertanto essere recuperato nella dichiarazione dei redditi! |
Due rapporti di lavoro. La somma dei due redditi supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. € 44.000)
Esempio: Rapporto di lavoro 1: Retribuzione lorda annua di € 30.000 / ca. € 2.150 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 27.000) Rapporto di lavoro 2: Retribuzione lorda annua di € 25.000 / ca. € 1.800 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 22.500) | SÌ, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione è erogata per entrambi i rapporti di lavoro, poiché ciascuno di essi è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 1: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. Rapporto di lavoro 2: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. | SÌ, la rinuncia deve essere presentata per entrambi i rapporti di lavoro, altrimenti (come descritto a sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione sarà erogata per entrambi i rapporti di lavoro. Poiché né il trattamento integrativo né l’ulteriore detrazione spettano (visto che l’imponibile fiscale totale è superiore a € 40.000), entrambi i pagamenti (vale a dire 2 x € 100 al mese) dovrebbero essere rimborsati con la dichiarazione dei redditi. |
Un rapporto di lavoro solo + altri redditi (p.es. redditi di affitto, reddito di disoccupazione, ecc.). La somma di tutti redditi supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. € 44.000) | SÌ, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione vengono erogati, in quanto il rapporto di lavoro non supera il limite di € 40.000.
| SÌ, altrimenti (come descritto a sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione viene erogata in busta paga. Siccome non spettano le agevolazioni (imponibile fiscale totale è superiore a € 40.000), dovrebbero essere restituite con la dichiarazione dei redditi. |