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Split payment (La scissione del pagamento dell'IVA)

24/03/2026

La procedura di scissione del pagamento dell'IVA, denominata “split payment” o in italiano “scissione dei pagamenti”, è una forma particolare di liquidazione dell'IVA. È stata introdotta con la legge di stabilità 2015 per combattere l'evasione fiscale, in particolare nel settore della pubblica amministrazione.

Definizione e funzionamento

Nel pagamento frazionato, l'IVA dovuta nell'ambito di una transazione non viene versata al fornitore, ma direttamente dall'acquirente all’agenzia delle entrate, a condizione che quest'ultimo sia un ente pubblico o una determinata impresa.
Il fornitore incassa quindi solo l'importo netto della fattura.
La base giuridica è l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 633/72.

Ambito di applicazione: chi è interessato?

La procedura si applica alle forniture di beni e servizi ad una serie di enti pubblici e privati specifici:
  • Pubblica Amministrazione (PA): comprende enti statali, scuole, regioni, province, comuni, Camere di Commercio, università e aziende sanitarie locali (ASL).
  • Società controllate: società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dai ministeri e, in generale, dalla Pubblica Amministrazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF pubblica ogni anno sul proprio sito web gli elenchi ufficiali delle imprese interessate. Le imprese dovrebbero controllare regolarmente tali elenchi.

Obblighi per il fornitore

Se fornite un servizio a un cliente soggetto alla procedura di split payment, è necessario tenere presente quanto segue:
  • Emissione della fattura: la fattura viene emessa regolarmente con l'indicazione dell'IVA.
  • Annotazione obbligatoria: la fattura deve essere emessa ai sensi dell’articolo 17-ter DPR 633/72 con la dicitura “Split payment”.
  • Trattamento contabile: la fattura viene registrata come tutte le altre, ma l'IVA indicata non confluisce nel debito IVA periodico, poiché non viene incassata dal cliente.

Eccezioni al pagamento frazionato

Non tutti le fatture sono soggette a questa procedura.
Sono escluse in particolare le fatture riguardanti:
  • Procedura di inversione contabile: se il destinatario della prestazione è già debitore d'imposta (ad es. per determinati lavori edili o acquisti intracomunitari), si applica la procedura di inversione contabile.
  • Libero professionista: le prestazioni dei lavoratori autonomi i cui onorari sono soggetti alla ritenuta alla fonte sono esclusi dallo split payment.
  • Regimi speciali: volumi d'affari soggetti a regolamentazioni speciali in materia di IVA (ad es. regolamentazione forfettaria agricola o regolamentazione delle agenzie di viaggio).
  • Piccoli importi: cessioni o prestazioni documentate esclusivamente da semplici ricevute o scontrini fiscali.

Effetti sulla liquidità e sul rimborso dell'IVA

Poiché i fornitori non riscuotono l'IVA, ma continuano a pagare l'imposta a monte sui loro servizi in entrata, spesso si evidenziano dei crediti IVA.
Per attenuare questo svantaggio in termini di liquidità, la legge prevede un rimborso preferenziale (prioritario) di tali crediti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.

Domande frequenti (FAQ)

1. Come posso verificare se il mio cliente è soggetto alla procedura di split payment?
È possibile consultare gli elenchi ufficiali sul sito web del Dipartimento delle Finanze e verificare se il cliente è registrato utilizzando il suo codice fiscale. Il link: Ministerio dell'Economia e delle Finanze

2. Chi è responsabile in caso di errori?
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta 604/2020 che la responsabilità della classificazione dell'operazione come split payment spetta sempre a chi emette la fattura. Ciò vale indipendentemente dalle indicazioni fornite dal cliente/committente.

3. Il pagamento frazionato si applica anche ai liberi professionisti?
No. L'amministrazione finanziaria ha chiarito che gli onorari soggetti a ritenuta alla fonte sono esclusi dalla procedura di scissione dei pagamenti.
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