(
art. 93-bis Codice della Strada, REVE)
A seguito della riforma introdotta dal “decreto sicurezza” del 2018 e dalla legge
n. 238/2021 vigono in Italia regole rigide per i soggetti residenti in Italia che
utilizzano un veicolo con targa estera. L’obiettivo è evitare l’uso abusivo di
immatricolazioni all’estero (“esterovestizione” dei veicoli).
Chi è considerato "residente in Italia"?
Ai fini delle norme sulla circolazione è determinante la residenza anagrafica.
È considerato residente chi ha la propria residenza iscritta in un Comune italiano.
Per gli aspetti fiscali legati al domicilio si rinvia alla voce enciclopedica
Lebensmittelpunkt in Italien (centro della vita).
Regola generale: proprio veicolo con targa estera
Se il veicolo appartiene a una persona che trasferisce la propria residenza in Italia,
il mezzo deve essere immatricolato in Italia entro 3 mesi dalla data
di acquisizione della residenza. In caso contrario sono previste sanzioni pecuniarie,
fermo amministrativo e, nei casi più gravi, confisca del veicolo.
Utilizzo di veicoli di terzi e REVE
Se una persona residente in Italia guida un veicolo con targa estera che non è
intestato a lei (ad es. auto aziendale del datore di lavoro estero, leasing, noleggio
a lungo termine, comodato), si applica quanto segue:
-
È necessario avere a bordo un documento con sottoscrizione avente
data certa da parte del proprietario, dal quale risultino il titolo
(leasing, contratto di noleggio, comodato ecc.) e la durata dell’utilizzo.
-
Se il potere di utilizzo del veicolo dura più di 30 giorni all’anno
(anche non consecutivi), è in linea di principio richiesta l’iscrizione nel
REVE (Registro dei veicoli esteri) presso l’ACI.
-
Per determinate situazioni – ad esempio lavoratori dipendenti che utilizzano un’auto
aziendale estera esclusivamente per motivi di lavoro – la prassi amministrativa
prevede facilitazioni (niente iscrizione al REVE, ma obbligo di documentazione).
Eccezioni per turisti e non residenti
Turisti e soggetti residenti all’estero possono circolare in Italia con il proprio
veicolo immatricolato all’estero, in linea generale fino a un anno,
senza dover procedere alla reimmatricolazione, purché non siano essi stessi residenti
in Italia.
Aspetti fiscali
Con l’immatricolazione in Italia diventano di regola rilevanti anche il
bollo auto italiano nonché le imposte e i costi assicurativi italiani
eventualmente connessi all’attività d’impresa (ad es. ammortamento dell’auto
aziendale, imposta sul valore aggiunto). Si vedano in proposito le voci
dell’enciclopedia Mehrwertsteuer in Italien (IVA) e
Abschreibung (ammortamento).
Domande frequenti (FAQ)
1. Mi sono trasferito in Italia e possiedo ancora un’auto con targa tedesca/austriaca. Cosa devo fare?
È necessario reimmatricolare il veicolo entro 3 mesi dall’iscrizione della residenza
in Italia. In caso contrario sono previste sanzioni pecuniarie, fermo amministrativo
e, se del caso, confisca del veicolo.
2. Vivo in Italia e il mio datore di lavoro in Germania mi mette a disposizione un’auto aziendale. Posso guidarla?
In linea generale sì, purché porti con sé un accordo scritto con data certa
(ad es. contratto di leasing o di utilizzo) dal quale risultino il titolo e la durata
dell’utilizzo. In caso di utilizzo superiore a 30 giorni all’anno può rendersi
necessaria anche l’iscrizione al REVE; per il solo utilizzo a fini di servizio sono
previste in parte semplificazioni.
3. Ogni veicolo con targa estera deve essere iscritto al REVE?
No. L’obbligo di iscrizione al REVE riguarda i soggetti o le imprese residenti in Italia
che utilizzano un veicolo con targa estera per più di 30 giorni all’anno. Sono esclusi
i turisti, i soggetti residenti all’estero e alcuni lavoratori dipendenti con auto di
servizio.
4. Cosa succede se non rispetto gli obblighi di documentazione o di iscrizione al REVE?
Sono previste sanzioni amministrative (di importo pari a diverse centinaia di euro),
il fermo provvisorio del veicolo e – se la situazione non viene regolarizzata nei
termini – la confisca o l’acquisizione definitiva dell’auto.
5. Le regole si applicano anche ai veicoli con targa di un altro Paese UE?
Sì. Le disposizioni dell’art. 93-bis CdS si applicano indipendentemente dallo Stato di
immatricolazione, quindi sia alle targhe UE che extra-UE. Decisivi sono la
residenza o sede in Italia e la durata dell’utilizzo.