L’obbligo contributivo verso l’ENASARCO sussiste per agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività sul territorio nazionale per conto di committenti italiani o stranieri con sede o filiale in Italia. L’iscrizione deve essere effettuata dal committente entro 30 giorni dall’inizio del mandato.
I contributi sono calcolati trimestralmente su tutte le somme spettanti all’agente (provvigioni, rimborsi spese, premi), anche se non ancora liquidate (principio di competenza).
Per gli agenti che svolgono l’attività come impresa individuale o società di persone, sono previsti aliquote contributive specifiche e importi minimi e massimi, aggiornati annualmente.
Gli importi minimi e massimi dipendono dal fatto che si tratti di un Monomandatario o di un Plurimandatario. Il Monomandatario è contrattualmente obbligato a svolgere l’attività esclusivamente per un solo committente, mentre il Plurimandatario può operare per più committenti.
Misura dei contributi e limiti (per il 2025):
| Rapporto di agenzia | Massimale provvigionale | Importo minimo |
|---|---|---|
| Monomandatario (un solo committente) | 45.085 € | 1.011 € (252,75 € a trimestre) |
| Plurimandatario (più committenti) | 30.057 € | 507 € (126,75 € a trimestre) |
Per i rappresentanti che operano come società di capitali non sono previsti importi minimi o massimi. Si applicano aliquote contributive differenziate:
| Scaglioni provvigionali | Aliquota totale | Quota committente | Quota agente |
|---|---|---|---|
| Fino a 13 milioni € | 4% | 3% | 1% |
| Da 13 milioni € a 20 milioni € | 2% | 1,5% | 0,5% |
| Da 20 milioni € a 26 milioni € | 1% | 0,75% | 0,25% |
| Oltre 26 milioni € | 0,5% | 0,3% | 0,2% |
Il committente deve trasmettere trimestralmente via web una dichiarazione con tutte le provvigioni, anche se è stato raggiunto il massimale.
| Periodo di riferimento | Scadenza |
|---|---|
| Primo trimestre | 20 maggio |
| Secondo trimestre | 20 agosto |
| Terzo trimestre | 20 novembre |
| Quarto trimestre | 20 febbraio (anno successivo) |
| F.I.R.R. | 31 marzo (anno successivo) |
Il FIRR è un trattamento fine rapporto spettante all’agente alla cessazione del mandato. I contributi sono versati annualmente dal committente. Dal 2024 l’agente deve richiedere l’erogazione del FIRR accumulato; solo l’ultimo anno è pagato direttamente dal committente.
1. Qual è la differenza tra Monomandatario e Plurimandatario?
Il Monomandatario lavora per un solo committente, il Plurimandatario per più committenti.
2. Chi è responsabile dell’iscrizione?
Il committente deve iscrivere l’agente entro 30 giorni.
3. Cosa succede se si supera il massimale?
Sulla parte eccedente non si pagano contributi, ma va comunque dichiarata.
4. Il contributo minimo è dovuto senza provvigioni?
No, è dovuto solo in presenza di provvigioni (principio di produttività).
5. Chi paga se i contributi non raggiungono il minimo?
Il committente copre l’intera differenza.
6. Che cos’è il FIRR e quando viene pagato?
Indennità fine rapporto, erogata annualmente; dal 2024 è l’agente che deve richiederla.