In Italia sono previste diverse aliquote IVA stabilite dalla legge. È determinante
esclusivamente la natura della cessione di beni o della prestazione di servizi,
e non la persona dell’acquirente o del committente.
Il punto di partenza è l’aliquota IVA ordinaria del 22%, che si applica,
in linea generale, a tutte le operazioni imponibili.
Solo nei casi espressamente previsti dalla legge si applicano aliquote IVA ridotte
per motivi sociali, sanitari o di politica economica. Tali aliquote sono disciplinate
dalla normativa IVA italiana (DPR 633/72, Tabella A) e sono suddivise in
4%, 5% e 10%.
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10% – aliquota ridotta
Si applica a determinate prestazioni, ad esempio servizi di alloggio,
ristorazione, nonché a specifici interventi edilizi e di ristrutturazione.
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5% – aliquota ridotta speciale
Si applica a prestazioni agevolate di rilevanza sociale e sanitaria,
nonché a singoli beni espressamente individuati dalla normativa.
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4% – aliquota super ridotta
Si applica a beni di prima necessità e a beni di particolare rilevanza sociale,
ad esempio alimenti, libri o l’acquisto della “prima casa”
al ricorrere di determinate condizioni.
Principio di fondo delle aliquote IVA
La differenziazione delle aliquote IVA ha una finalità di politica fiscale:
per determinati beni e servizi espressamente agevolati dalla legge, spesso di
rilevanza sociale o collettiva, si applicano aliquote ridotte, mentre negli altri
casi trova applicazione l’aliquota IVA ordinaria.
L’attuale sistema è il risultato di un’evoluzione storica ed è stato più volte
adeguato nel tempo in funzione di obiettivi economici e politici.