Il ravvedimento operoso è uno strumento previsto dal diritto
tributario italiano che consente ai contribuenti di correggere spontaneamente,
su propria iniziativa, irregolarità o omissioni fiscali commesse in precedenza.
Rientrano in particolare i casi di imposte versate in ritardo oppure di obblighi
fiscali non adempiuti o adempiuti in modo incompleto.
La particolarità di questo istituto, riconosciuto dall’Amministrazione
finanziaria, consiste nella possibilità di correggere gli errori in modo
proattivo e prima di una formale constatazione da parte dell’autorità fiscale.
In cambio, il contribuente beneficia di sanzioni amministrative notevolmente
ridotte rispetto a quelle ordinarie.
Il ravvedimento operoso incentiva la correzione tempestiva:
quanto prima viene sanata l’irregolarità, tanto più contenuta risulta la
sanzione amministrativa. Il momento della regolarizzazione è quindi
determinante ai fini della convenienza economica.
Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 è
determinante stabilire se l’errore venga corretto di propria iniziativa, senza
alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure solo dopo che
l’Amministrazione finanziaria ne sia venuta a conoscenza.
Ravvedimento operoso su iniziativa del contribuente
Il caso tipico di ravvedimento operoso ricorre quando il contribuente individua
autonomamente l’irregolarità e la corregge di propria iniziativa, prima che
l’Agenzia delle Entrate ne abbia avuto conoscenza o abbia avviato controlli o
altre attività. In tal caso si parla di ravvedimento operoso “classico”.
L’entità della riduzione della sanzione dipende esclusivamente dal momento in
cui viene effettuata la regolarizzazione:
- 1/10 della sanzione se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni;
- 1/9 della sanzione se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
-
1/8 della sanzione se la regolarizzazione avviene entro un anno
oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta interessato;
-
1/7 della sanzione se la regolarizzazione avviene oltre tali
termini, ma comunque entro il termine di prescrizione.
Ravvedimento operoso dopo una comunicazione dell’autorità fiscale
Nel momento in cui perviene una comunicazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate, la gestione del caso dovrebbe essere valutata attentamente insieme al
consulente. In particolare, in presenza di:
- questioni di fatto o di diritto non ancora chiarite,
- situazioni complesse o riferite a più periodi d’imposta,
- possibili percorsi procedurali alternativi,
può essere opportuno analizzare con attenzione il quadro complessivo prima di
decidere se procedere a una regolarizzazione.
Sia nel caso di ravvedimento operoso su iniziativa del contribuente sia in quello
successivo a una comunicazione dell’autorità fiscale, oltre alla sanzione
amministrativa ridotta devono essere versati anche gli
interessi di mora legali sulle imposte pagate in ritardo. Gli
interessi sono calcolati giorno per giorno sulla base del tasso legale vigente.
Domande frequenti (FAQ)
1. Il ravvedimento operoso deve essere richiesto formalmente?
No. Il ravvedimento operoso avviene senza la presentazione di un’istanza
formale. La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- la presentazione di una dichiarazione correttiva (se necessaria);
-
il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora e della sanzione
amministrativa ridotta (di regola tramite il modello F24).
2. Perché è particolarmente consigliabile una regolarizzazione tempestiva?
Quanto prima viene analizzata la violazione fiscale, tanto prima è possibile
individuare, insieme al consulente, una soluzione adeguata. Una tempestiva
autocorrezione:
- riduce l’onere finanziario,
- evita successive controversie con l’Amministrazione finanziaria,
- aumenta la certezza del diritto per imprese e persone fisiche.
3. Quali importi devono essere versati nell’ambito del ravvedimento operoso?
Nell’ambito del ravvedimento operoso devono essere sempre corrisposte tre
componenti:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi di mora legali (calcolati giorno per giorno);
-
una sanzione amministrativa ridotta, il cui ammontare dipende dal momento
della regolarizzazione.
Solo con il pagamento integrale di tutte e tre le componenti la regolarizzazione
si considera efficace.